Resistenza a pubblico ufficiale: non basta "sgomitare" o agitarsi
15 maggio 2026
News giuridiche
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Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non si configura in presenza di semplici atteggiamenti di agitazione, insofferenza o mancata collaborazione con le forze dell'ordine. Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza n. 14801 del 2026.
Secondo la Suprema corte, per integrare il delitto è necessario un comportamento caratterizzato da violenza fisica o da una minaccia concreta idonea a ostacolare l'azione dell'autorità. Non sono quindi sufficienti proteste verbali, movimenti nervosi o tentativi di sottrarsi al controllo privi di aggressività.
Il caso riguardava un giovane sottoposto a identificazione durante un controllo su strada. L'uomo aveva mostrato nervosismo, muovendo braccia e corpo in modo agitato e pronunciando frasi ad alta voce, senza però colpire o minaccia...